Art. 2.
(Nuove fattispecie penali in materia di sicurezza marittima e portuale).

      1. Alla parte III, libro I, titolo II, del codice della navigazione, dopo il capo VII-bis, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Capo VII-ter
DELLA SICUREZZA MARITTIMA E PORTUALE

      Art. 1160-quinquies. - (Trasporto di merci e di rifiuti pericolosi). - Chiunque imbarca, sbarca o trasporta merci e rifiuti pericolosi senza le previste autorizzazioni è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni ovvero con l'ammenda da diecimila a centomila euro.
      Se l'imbarco, lo sbarco o il trasporto riguarda merce o rifiuti radioattivi o tossici, la pena di cui al primo comma è raddoppiata.
      Il comandante della nave che, al fine di disperderli o di occultarli, scarica in mare i rifiuti comunque imbarcati è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      Se lo scarico in mare di cui al terzo comma riguarda rifiuti o merci radioattivi o tossici, la pena ivi prevista è raddoppiata.
      Il comandante della nave che, per disperdere o per occultare rifiuti radioattivi o comunque nocivi ovvero merce ad alto contenuto tossico, provoca l'affondamento

 

Pag. 8

della nave e del carico è punito con la reclusione da due a otto anni.

      Art. 1160-sexies. - (Deposito abusivo di sostanze pericolose). - Chiunque, nelle aree portuali o nelle zone adiacenti, deposita o movimenta in genere merci o rifiuti radioattivi o tossici senza le previste autorizzazioni è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ovvero con l'ammenda da duemila a cinquemila euro.

      Art. 1160-septies. - (Accesso in aree riservate). - Chiunque, sprovvisto di autorizzazione, si introduce in luoghi di bordo definiti quali aree ad accesso limitato è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da mille a seimila euro.
      Se lo scopo dell'introduzione prevista dal primo comma è quello di manomettere o di danneggiare apparati, circuiti, sistemi d'allarme o in generale beni accessori e pertinenze della nave ovvero merce trasportata, si applica la reclusione da tre a cinque anni.
      Chiunque, attentando alla sicurezza della nave e della comunità di bordo, danneggia gli apparati propulsori, gli organi di governo ovvero i sistemi di emergenza, di allarme e di salvataggio è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

      Art. 1160-octies. - (Agevolazione colposa). - Il responsabile della sicurezza di bordo che, contravvenendo alle specifiche disposizioni in materia di vigilanza e di protezione delle aree ad accesso limitato o delle aree definite ristrette, favorisce per colpa l'introduzione di persone estranee è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da mille a diecimila euro.

      Art. 1160-novies. - (Tutela del controllo). - Chiunque, al fine di eludere i controlli di sicurezza predisposti per accedere a bordo, usa violenza contro gli addetti alle verifiche o mette in pericolo persone, strutture o beni destinati ai controlli di sicurezza è punito con la reclusione da tre a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chiunque accede a bordo eludendo i controlli,

 

Pag. 9

ovvero danneggiando o mettendo fuori uso i sistemi di sorveglianza, di rilevamento e di illuminazione preordinati a tale fine.
      Se dal fatto previsto dal primo comma derivano lesioni per gli addetti al controllo o per altri soggetti e gravi danni per le strutture di bordo o di accesso ovvero di altri beni, la pena ivi stabilita è raddoppiata.

      Art. 1160-decies. - (Introduzione di armi e di altri materiali). - Chiunque introduce a bordo armi, munizioni, sostanze esplosive, materiale tossico o comunque pericoloso è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se tale imbarco è finalizzato al compimento di atti che mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità dell'equipaggio e dei passeggeri ovvero l'integrità strutturale e funzionale della nave, la pena è da otto a dodici anni.
      Se dall'azione di cui al primo comma scaturiscono danni a persone o a beni ovvero a strutture di bordo, si applica la reclusione da diciotto a venti anni; la pena è di ventiquattro anni di reclusione se dal fatto deriva la morte per taluno.

      Art. 1160-undecies. - (Impossessamento di nave). - Chiunque compie atti diretti all'impossessamento di una nave sotto la minaccia di armi, di materiali o di strumenti idonei a mettere in pericolo l'incolumità del comandante o dei membri dell'equipaggio è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
      Se dai fatti previsti dal primo comma derivano lesioni a persone ovvero il pericolo di incendio o l'ingovernabilità della nave con conseguente danneggiamento della stessa e dell'ambiente marino, la pena ivi stabilita è aumentata di un terzo.

      Art. 1160-duodecies. - (Danneggiamento della nave). - Chiunque pone in essere atti diretti a danneggiare una nave, ovvero le relative strutture o sistemi, anche attraverso attacchi dall'esterno con uso di armi ovvero provocando l'urto diretto con altri mezzi nautici o provocando, tramite manovre mirate a provocarne l'arenamento,

 

Pag. 10

la collisione contro strutture, installazioni o impianti, è punito con la reclusione da quindici a venti anni.
      Se dai fatti previsti al primo comma derivano lesioni a persone o danni a strutture e a beni, ovvero nocumento all'ambiente marino e costiero, la pena ivi stabilita è aumentata di un terzo.
      Chiunque attenta alla sicurezza della nave con uso di esplosivi o di sostanze tossiche o pone in essere atti di sabotaggio idonei a provocarne l'affondamento o gravi danni è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.
      Se dai fatti previsti dal terzo comma deriva l'affondamento della nave o lesioni gravi per l'equipaggio o i passeggeri, la pena stabilita è la reclusione da venti a venticinque anni; se dagli stessi fatti deriva la morte di taluno si applica la pena di ventiquattro anni di reclusione.

      Art. 1160-terdecies. - (Ostruzioni e pericoli in rotte obbligate). - Chiunque, per attentare alla sicurezza della nave, predispone ostacoli attraverso il lancio di cavi, la posa di reti o di altro materiale in prossimità dell'imboccatura dei porti, negli specchi acquei portuali, nelle rade o comunque nelle rotte e nei passaggi obbligati ovvero nelle zone in cui la manovra è resa difficoltosa, con l'effetto di ridurre o di pregiudicare l'autonomia di governo e la relativa capacità evolutiva della nave, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      Se dal fatto di cui al primo comma derivano danni a persone, alla nave o ad ogni altra struttura, bene o impianto ovvero nocumento all'ambiente marino e costiero, la pena è da quattro a dieci anni di reclusione.

      Art. 1160-quaterdecies. - (Introduzione di agenti pericolosi). - Chiunque, al fine di predisporre azioni finalizzate a generare situazioni di pericolo per la nave o per altri obiettivi criminosi, introduce a bordo, in container o in altre unità di carico, sostanze e strumenti il cui impiego è idoneo a creare gravi pregiudizi è punito con la reclusione da tre a sei anni.

 

Pag. 11


      Alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace il soggetto che, investito delle funzioni di verifica, anche a soli fini commerciali, favorisce l'introduzione a bordo delle sostanze e strumenti di cui al medesimo primo comma attraverso attestazioni o dichiarazioni mendaci o fuorvianti tali da non rivelare il reale contenuto del carico imbarcato».